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1 aprile 2021
Demolizione e ricostruzione con cambio d'uso e superbonus 110%

Con Risposta ad Interpello 25 marzo 2021, n. 210, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del superbonus 110% per interventi di riduzione del rischio sismico, realizzati nell'ambito di una demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria, di tre immobili di cui:

  • uno collabente (categoria F/2);
  • due di categoria C/2 e C/6;

che al termine dei lavori diverranno due fabbricati con destinazione abitativa (due unità unifamiliari).

L'Agenzia conferma la spettanza del superbonus, a condizione che:

  • l'intervento rientri tra quelli di ristrutturazione ediliziaex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, risultante da idoneo titolo amministrativo;
  • al termine dei lavori gli immobili rientrino in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ossia immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

Ai fini del computo dei limiti di spesa per gli interventi va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori.