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4 maggio 2021
Unico proprietario e computo delle unità immobiliari ai fini del Superbonus
Con Risposta ad Interrogazione parlamentare n. 5-05839, di data 29 aprile 2021, il MEF ha fornito chiarimenti in merito al conteggio delle unità immobiliari presenti nell'edificio composto da due a quattro unità di proprietà di un solo soggetto (o in comproprietà indivisa) ai fini della fruizione del Superbonus 110%, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettera n), Legge n. 178/2020, per spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
In particolare è opinione del MEF che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate.
Pertanto può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza gli interventi sulle parti comuni del predetto edificio.
Ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso alla maxi detrazione, al contrario, è necessario considerare il numero totale delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, tenendo quindi conto anche delle pertinenze.
In particolare è opinione del MEF che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate.
Pertanto può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza gli interventi sulle parti comuni del predetto edificio.
Ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso alla maxi detrazione, al contrario, è necessario considerare il numero totale delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, tenendo quindi conto anche delle pertinenze.