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1 luglio 2021
Cumulabili le detrazioni per impresa ed acquirente in caso di immobili interamente ristrutturati
Con Risposta ad Interpello 24 giugno 2021, n. 437, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la cumulabilità delle detrazioni riconosciute ad impresa edilizia ed acquirente in caso di ristrutturazione e successiva vendita di un immobile.
Nel caso di specie, un'impresa di costruzioni ha ristrutturato un edificio con l'intenzione di fruire delle detrazioni, ai fini IRES, previste dagli articoli 14 e 16, D.L. n. 63/2013 (ecobonus e sisma bonus) e vendere le unità immobiliari facenti parte del medesimo immobile entro 18 mesi.
L'Agenzia ha quindi confermato che è possibile riconoscere all'acquirente di un immobile ristrutturato (in presenza di tutti i presupposti), la detrazione IRPEF di cui all'articolo 16-bis, comma 3, TUIR, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche.