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3 settembre 2021
Sì ai bonus eco, sisma e facciate per il Fondo pensione preesistente
Un Fondo pensione, qualificabile come "preesistente", ai sensi dell'articolo 20, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005 ha diritto a beneficiare, in quanto soggetto IRES, delle detrazioni previste per la riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati e per il recupero delle facciate degli immobili: questo in sintesi quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello 26 agosto 2021, n. 561.
L'Agenzia tuttavia precisa che il Fondo pensione, in qualità di soggetto IRES:
L'Agenzia
- può accedere alle citate agevolazioni, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021;
- non può utilizzare direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell'imposta lorda, poiché la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti, ai sensi dell'
articolo 17, comma 6, del citato D.Lgs. n. 252/2005 , prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Il fondo pensione può comunque fruire del beneficio optando per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121, D.L. n. 34/2020 .