
Una società sportiva dilettantistica può fruire del superbonus per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione, limitatamente alle spese riferite ai lavori sulla parte di edificio adibita a spogliatoio, anche se l'intervento interessa l'intero centro sportivo: questo, in sintesi, quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello 10 novembre 2021, n. 774.
Nel caso di specie una SSD, che detiene un centro sportivo formato da diverse strutture per lo svolgimento delle proprie attività, intende sostituire l'impianto di climatizzazione a servizio di tutta la struttura, compresi gli spogliatoi, i quali, tuttavia non sono indipendenti: l'Agenzia ammette il superbonus, a condizione che sia commisurato alle spese sostenute per la climatizzazione del solo spogliatoio o della parte di immobile adibita a spogliatoio, ai sensi dell'art. 119, comma 9, lett. e), D.L. n. 34/2020.
A tal fine la SSD deve mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte dell'edificio adibita a spogliatoio da quelle riferite all'intervento realizzato sulla restante parte dell'edificio medesimo; è ammessa in alternativa, un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori.