
Con Risposta ad Interpello 10 dicembre 2021, n. 804, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), anche se proprietari di diverse unità abitative in condominio concesse in locazione, non possono accedere al superbonus in quanto non inclusi fra i soggetti beneficiari previsti all'art. 119, comma 9, D.L. n. 34/2020.
In ogni caso l'Agenzia specifica che i singoli condomini in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato, in qualità di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono accedere al superbonus per lavori effettuati sia sulle parti comuni che sulle singole unità abitative, purché ne sostengano direttamente le spese e ottengano il consenso espresso all'esecuzione degli interventi da parte dell'IPAB, in quanto proprietario.