Home

17 dicembre 2021
Supersismabonus e superecobonus in condominio minimo: Interpello
Con Risposta ad Interpello 14 dicembre 2021, n. 809, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta in merito alla fruizione del supersismabonus e del superecobonus in caso di lavori su di un condominio minimo. In particolare l'Agenzia ha specificato che:
- la detrazione spetta anche al condomino che, pur avendo sostenuto parte delle spese, non risulti intestatario della fattura (qualora, essendo l'edificio condominio minimo, sia stato utilizzato il codice fiscale del condomino che effettua gli adempimenti) purché il documento sia integrato:
- con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa;
- con l'indicazione della percentuale di sostenimento;
- ai fini dell'individuazione del limite di spesa ammesso al superbonus, qualora la legge preveda un ammontare massimo di detrazione, è necessario dividere tale valore per 1,1 (nel caso di specie, relativo alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione con un generatore alimentato da caldaia a biomassa, ad un massimo di detrazione pari a € 30.000 corrisponde quindi un limite di spesa di € 27.273);
- l'installazione di grate può rientrare fra le spese ammesse al superbonus solo nel caso in cui il tecnico abilitato attesti che esse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi superbonus. In caso contrario, per tali spese può essere ammessa la detrazione per recupero edilizio, di all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f), TUIR.