
Con Risposta ad Interpello 30 dicembre 2021, n. 890, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non possono accedere al sismabonus acquisti i potenziali acquirenti di unità immobiliari vendute da un Fondo di investimento immobiliare, che abbia effettuato gli interventi di ristrutturazione mediante la concessione di appalti ad imprese terze.
Sentito il parere della Banca d'Italia, l'Agenzia specifica che i Fondi comuni di investimento, rientrando nella categoria degli OICR, possono effettuare, mediante appalto a terzi, interventi di ristrutturazione allo scopo di valorizzare i propri assetimmobiliari, ma è a tutti gli effetti preclusa nei loro confronti la possibilità di utilizzare il proprio patrimonio per perseguire strategie di tipo imprenditoriale. Di conseguenza, l'oggetto di tale attività non può configurarsi come "costruzione o ristrutturazione" di immobili in quanto non compatibile con la normativa di vigilanza.
Pertanto, posto che in base al dettato normativo è richiesto, ai fini dell'accesso al sismabonus acquisti, che i lavori siano effettuati dai soggetti che svolgano attività di "costruzione o ristrutturazione", gli acquirenti degli immobili non possono accedere al beneficio.