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28 febbraio 2022
Frodi nelle cessioni dei crediti, in GU il nuovo Decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2022, n. 47, il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, rubricato "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".
L'articolo 1 del Decreto, modificando l'articolo 121, D.L. n. 34/2020 e contestualmente abrogando il comma 1, articolo 28, D.L. n. 4/2022, ripristina la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni del credito derivante da detrazioni edilizie, ma solo verso specifici soggetti (banche, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106, TUB, società di gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64, TUB o imprese di assicurazione autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005).    
Inoltre, è disposto che al credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle successive cessioni e che, a partire dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dall'esercizio di dette opzioni non possono essere oggetto di cessioni parziali.