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10 marzo 2022
Nota ENEA: chiarimenti sui tetti non disperdenti

Con Nota 7 marzo 2022, l'ENEA ha fornito chiarimenti sull'applicabilità del superbonus 110% nel caso di isolamento termico che coinvolge anche il tetto non disperdente.  
In base a quanto previsto dalla lettera a), comma 1, art. 119, D.L. n. 34/2020, come modificata dalla Legge n. 178/2020, l'intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate deve interessare l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%; la coibentazione del tetto rientra nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
L'ENEA ricorda che la coibentazione del cd. “tetto freddo” è ammessa al superbonus a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale (la superficie del "tetto freddo" non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25%). Tale interpretazione è stata condivisa e ripresa anche dall'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 247/2021.
Le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.