
Con Risposta ad Interpello 15 marzo 2022, n. 118, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione della quota IVA indetraibile ex art. 119, comma 9-ter, D.L. n. 34/2020, da considerare nel calcolo delle spese ammesse al superbonus, in caso di applicazione del "pro rata".
Per effetto dell'applicazione di tale meccanismo, al momento di emissione delle fatture, l'IVA non detraibile è determinata in via provvisoria e potrà essere determinata in via definitiva solo a fine anno. In caso di sconto in fattura per spese ammesse alla maxidetrazione, come precisato anche nella Circolare n. 24/2020, l'opzione può essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA (sconto "parziale").
Con riferimento all'IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura potrà fruire del superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto.
Si precisa, inoltre, che la disciplina vale unicamente per gli interventi ammessi al superbonus e non si applica anche alle altre detrazioni edilizie.