
Con Risposta ad Interpello 20 aprile 2022, n. 202, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso il riconoscimento del cd. sismabonus acquisti (comma 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013) a favore di un soggetto che ha "acquistato" un immobile commerciale dall'impresa costruttrice mediante un contratto di leasing finanziario stipulato con una società di leasing.
Nel caso di specie, infatti, l'Agenzia assimila, in termini sostanziali, lo schema contrattuale del leasing, in virtù di alcuni aspetti peculiari del contratto, a quello dell'acquisto in proprietà del bene. L'ammontare della detrazione (€ 96.000 per unità immobiliare) deve essere commisurato al prezzo della singola unità risultante nell'atto di compravendita stipulato tra l'impresa costruttrice e la società di leasing.
In ogni caso, l'Agenzia specifica che:
- la società che realizza gli interventi agevolabili deve essere un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
- la stipula del contratto di leasing finanziario deve avvenire entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori;
- la società che concede il leasing non può beneficiare della detrazione in virtù del principio per cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.