
Con Risposta ad Interpello 23 maggio 2022, n. 290, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione del superbonus nel caso di un condominio minimo composto da un'unità ad uso abitativo A/2 e un negozio C/1 funzionalmente indipendenti, che a seguito dei lavori diverranno tre unità residenziali.
L'Agenzia in particolare ha chiarito che nel caso di interventi che comportano il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari, la verifica della prevalente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori e pertanto, nel caso di specie, anche il proprietario dell'unità non residenziale potrà fruire del superbonus per i lavori effettuati.
Per quanto riguarda la determinazione dei limiti di spesa, l'Agenzia ha ribadito che anche ai fini del superbonus, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.