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31 maggio 2022
Barriere architettoniche, chiarita l'alternatività tra superbonus e detrazione 75%

Con Risposta ad Interpello 23 maggio 2022, n. 292, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'alternatività tra superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) e detrazione del 75% (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020) nel caso di intervento "trainato" superbonus di eliminazione delle barriere architettoniche, iniziato nel 2021, che si concluderà nel 2022, a cui seguiranno, nel 2022 ulteriori nuovi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 
L'Agenzia afferma che le spese che saranno sostenute nel 2022, riguardanti l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, potranno essere agevolate, alternativamente, con:

  • il superbonus, nel limite di spesa di € 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure,
  • la detrazione del 75% di cui all'articolo 119-ter, nel limite di € 50.000.

Per le spese che saranno sostenute nel 2022 per gli ulteriori nuovi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l'interessato potrà fruire alternativamente:

  • della detrazione del 75% di cui all'articolo 119-ter nel limite di spesa di € 50.000, non rilevando che tali interventi "...possano essere astrattamente ricondotti tra quelli "trainati" per i quali spetta il Superbonus" e fermo restando che nel limite di € 50.000 vanno ricomprese anche le spese sostenute nel 2022 se di completamento degli interventi iniziati nel 2021, se per tali spese si intende fruire della detrazione del 75%, oppure;
  • del superbonus, nel limite di spesa di € 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute per l'intervento iniziato nel 2021.

In sostanza, come conclude l'Agenzia "...poiché per le spese sostenute per gli interventi prospettati di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l'Istante potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette detrazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa...".