
Con Risposta ad Interpello 23 giugno 2022, n. 340, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi del cd. "moltiplicatore" dei limiti di spesa del superbonus di cui al comma 10-bis,
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il requisito indicato alla lett. a), comma 10-bis,
- alla data di entrata in vigore della previsione in esame (1° giugno 2021);
- per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.
Pertanto, posto che nel caso di specie, i membri del consiglio di amministrazione hanno rinunciato ai compensi a solamente a far data dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia afferma che la ONLUS non potrà avvalersi delle modalità di calcolo "agevolate" dei limiti di spesa superbonus di cui al citato comma 10-bis.