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1 luglio 2022
Negato il "sismabonus acquisti" al soggetto che acquista tramite permuta ma non sostiene le spese

Con Risposta ad Interpello 28 giugno 2022, n. 351, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del cd. "sismabonus acquisti", ex comma 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013, in caso di acquisizione tramite contratto di permuta di cosa futura a favore di terzi.
Nel caso di specie, l'Agenzia ha negato all'istante la possibilità di accedere alla detrazione in quanto le spese per l'acquisto dell'immobile oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico, sono state sostenute da un soggetto diverso rispetto a colui che ha acquistato l'unità immobiliare tramite permuta: in pratica lo stipulante (nel caso di specie, la madre dell'Istante) ha sostenuto la spesa per l'acquisto dell'immobile e al momento del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, il terzo beneficiario (nel caso di specie, l'Istante) ha acquisito la proprietà dell'immobile.
Secondo l'Agenzia quindi:

  • l'acquirente dell'unità non possiede i requisiti previsti per fruire del beneficio non avendo sostenuto la spesa relativa all'acquisto;
  • l'agevolazione non può maturare in capo al soggetto stipulante, considerando che gli effetti reali del contratto si producono direttamente in capo al terzo nel momento in cui il bene viene ad esistenza.