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21 luglio 2022
No al supersismabonus acquisti se la stipula del definitivo avviene dopo il termine dell'agevolazione: Interpello

Con Risposta ad Interpello 20 luglio 2022, n. 384, l'Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di fruire del supersismabonus acquisti in caso di sottoscrizione del contratto definitivo in data 30 novembre 2022, riferito a un preliminare stipulato nel maggio 2021, pur versandoentro il termine del 30 giugno 2022 un secondo acconto sul prezzo. La risposta fa riferimento al testo normativo previsto ante modifiche del D.L. n. 36/2022.
Secondo l'Agenzia, infatti, ai fini della fruizione della maxidetrazione 110% per il sismabonus acquisti, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma, ossia entro il 30 giugno 2022 (termine previsto dal comma 4, art. 119, D.L. n. 34/2020 nel testo vigente al momento della redazione della Risposta ad Interpello in esame).
Pertanto, sulla base del testo del comma 4, art. 119, D.L. n. 34/2020 nella versione ante modifiche, per poter fruire della maxidetrazione l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori doveva essere stipulato entro il 30 giugno 2022.
L'Agenzia chiarisce che, in ogni caso, qualora l'atto di compravendita sia stipulato successivamente al termine di vigenza dell'agevolazione, il contribuente potrà comunque fruire del sismabonus acquisti "ordinario", che prevede le aliquote del 75% o 85%.
Si ricorda che quanto chiarito dall'Agenzia è stato in parte superato dalle modifiche previste dal comma 4-ter, art. 18, D.L. n. 36/2022(cd. "Decreto PNRR 2") che consente ai contribuenti, a determinate condizioni, di usufruire del 110% per atti di compravendita stipulati entro il 31 dicembre 2022.