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18 ottobre 2022
Superbonus e fotovoltaico, la cessione dell'energia al GSE è ammessa anche dopo la scadenza dell'agevolazione

La Direzione regionale per il Veneto ha risposto alla richiesta di interpello n. 907-1110/2022 presentata in data 18 luglio 2022, relativamente alla fruizione del superbonus per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, come intervento trainato, nel caso in cui l'effettivo allaccio dell'utenza e il contratto con GSE siano successivi al 31 dicembre 2022, ovvero oltre il termine di validità dell'agevolazione per il caso di specie.
L'istante solleva il problema dato dalle tempistiche dilatate e dall'impossibilità di presentazione della domanda di cessione di energia al GSE prima della conclusione dell'allaccio dell'utenza da parte dell'ente distributore, pur avendo ultimato gli interventi per fruire del superbonus.
Ricordando che il comma 7, art. 119, D.L. n. 34/2020  prevede che l'utilizzo del superbonus per il fotovoltaico sia subordinato alla cessione al GSE dell'energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo, l'Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente può fruire della detrazione a condizione di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza di cessione dell'energia al GSE; il perfezionamento del contratto può avvenire dopo la scadenza dell'agevolazione, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione.