
Con
- il contratto dell'utenza elettrica e
- il contratto di cessione dell'energia elettrica (non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo) con il Gestore dei servizi energetici (GSE), condizione prevista dal comma 7,
art. 119, D.L. n. 34/2020 al fine del riconoscimento della maxi detrazione,
siano intestatati ad un altro soggetto, comproprietario dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, anche se non ha contribuito al sostenimento delle spese.
L'Agenzia sottolinea infatti che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, non è posta dalla norma alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella stipula del contratto col GSE: non occorre quindi che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.