Bonus edilizi ammessi anche al soggetto non residente con reddito fondiario in Italia: interpello
Con Risposta ad Interpello 7 novembre 2022, n. 550, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche una società estera, che svolge attività di holding, non assimilabile ad un fondo immobiliare, proprietaria nel territorio nazionale di un immobile di categoria catastale A/8, può fruire delle agevolazioni previste per gli interventi:
- antisismici (c.d. sismabonus);
- di restauro delle facciate esterne (c.d. bonus facciate).
Come previsto, infatti, dalla Risoluzione n. 78/2020, ancorché in tema di Superbonus e dalla Risoluzione n. 34/2020 in tema di sismabonus, possono fruire delle agevolazioni in esame anche i contribuenti residenti all'estero, proprietari di unità immobiliari in Italia, se titolari del reddito fondiario della stessa.
In relazione al bonus facciate, si ricorda che nella Circolare n. 2/2020 è confermato che la detrazione è ammessa per tutti i soggetti che sostengono spese per l'esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla tipologia di redditi di cui essi sono titolari.
Pertanto, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste, tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che producono reddito d'impresa possono essere beneficiari dei bonus edilizi indicati.