
Con Sentenza 8 novembre 2022, n. 42012, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione di crediti edilizi derivanti da fatture in acconto, per interventi non effettivamente realizzati nei tempi indicati dalla legge, si configura il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, D.L. n. 74/2000. È, pertanto, legittimo il sequestro preventivo disposto per detti crediti d'imposta, da cui consegue il blocco degli stessi sul portale dell'Agenzia delle Entrate e la corrispondente riduzione dei plafond di crediti fiscali compensabili nei cassetti fiscali sia del cedente che del cessionario.
La Suprema Corte, infatti, osserva che "la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all'esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quanto indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi", pertanto:
- se la spesa è portata in detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile effettuare acconti anche per lavori ancora da eseguirsi, fermo restando che i benefici sono revocati nel caso in cui i lavori non siano terminati per intero come nei titoli edilizi;
- qualora si intenda optare per la cessione del credito o sconto in fattura, sia a fine lavori che ad un certo stato di avanzamento lavori (SAL), la fruizione del beneficio è legata al rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese.
Ciò premesso, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, la Cassazione ricorda che il rilascio del visto di conformità è possibile solo con riferimento a lavorazioni o somministrazioni effettivamente eseguite. Di conseguenza, non è possibile effettuare la cessione del credito relativo ad un certo SAL se i relativi lavori, pur essendo già stati fatturati e pagati, non siano ancora stati effettivamente realizzati.