
Con Sentenza 23 novembre 2022, n. 44647, la Corte di Cassazione, confermando l'orientamento già espresso nelle precedenti sentenze nn. 40866, 40867, 40869 del 2022 in tema di superbonus, ha ritenuto legittimo disporre, anche nell'ipotesi di altre detrazioni edilizie, il sequestro preventivo dei crediti d'imposta formatisi in modo fraudolento presenti nel cassetto fiscale del cessionario, nonostante quest'ultimo li abbia acquistati in buona fede e risulti estraneo al reato.
Nel caso di specie, il cessionario aveva acquisito in buona fede crediti fiscali relativi al cd. "bonus facciate" che, tuttavia, risultavano inesistenti in quanto i cedenti non avevano mai effettuato alcun intervento.
A giudizio della Suprema Corte, è da rigettare la tesi difensiva secondo cui il vizio che inficia la detrazione spettante al beneficiario non si trasferisce al credito d'imposta acquisito del cessionario in quanto, per far scattare il sequestro preventivo di tipo impeditivo è sufficiente la sussistenza di un legame pertinenziale fra il reato e la cosa, a nulla rilevando, a tal fine, il collegamento fra il reato e il suo autore.
Di conseguenza se, come in tal caso, la libera circolazione del credito fittizio favorisce la prosecuzione del reato (in caso di utilizzo da parte del cessionario, infatti, si configurerebbe il reato di compensazione di crediti inesistenti