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7 dicembre 2022
Sequestro preventivo di crediti edilizi inesistenti in capo al cessionario che ne trae vantaggio: Cassazione

Con Sentenza 1 dicembre 2022, n. 45558, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito alla sequestrabilità in capo al cessionario di crediti d'imposta edilizi, ex art. 121, D.L. n. 34/2020, risultati inesistenti.
Il caso di specie riguardava un sequestro preventivo ai fini della confisca di crediti edilizi inesistenti, in capo al soggetto cessionario che ha acquistato detti crediti "in buona fede" perché estraneo ai fatti illeciti alla base della formazione del beneficio fiscale.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che il soggetto, che "lucra un vantaggio consistente dall'operazione di cessione" difficilmente può qualificarsi come persona "estranea ai fatti" (cioè che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede), in virtù del vantaggio economico tratto dall'attività criminosa di terzi (tale vantaggio si traduce nell'acquisto del credito ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale). In questo caso vi è quindi un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato, rendendo legittimo il sequestro preventivo nei confronti del cessionario.