
Con Risposta ad Interpello n. 904-2020/2022, la DRE Lombardia ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità del compenso corrisposto al professionista abilitato per l'apposizione del visto di conformità su una pratica superbonus.
Nel caso in esame, un professionista chiedeva se fosse possibile effettuare uno sconto in fattura al proprio cliente per l'apposizione del visto, anche se nell'asseverazione dei costi erano incluse solo le spese tecniche professionali e le spese di appalti, rimanendo escluse quelle per il commercialista.
La DRE risponde negativamente, precisando che se l'onorario del professionista non è oggetto di apposita asseverazione, non potrà rientrare tra le spese che danno diritto alla detrazione, né essere oggetto di opzione di cessione o sconto.
Nel caso in cui l'onorario venga asseverato, potrà essere detratto e, sarà opportuno:
- tenere distinti gli onorari professionali, suddividendoli tra le varie tipologie di intervento;
- pagare l'onorario mediante bonifico parlante, prima dell'asseverazione tecnica, ossia prima del rilascio del visto di conformità.