Supersismabonus acquisti con sconto in fattura: chiarimenti per la fruizione entro il 31 dicembre 2022
Con Risoluzione 15 dicembre 2022, n. 77, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla fruibilità del superbonus per acquisto di case antisismiche (cd. supersismabonus acquisti) con opzione per lo sconto in fattura in caso di compravendita conclusa dopo il 30 giugno 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 (termine ultimo dell'agevolazione).
A seguito delle modifiche apportate all'art. 119 comma 4, D.L. n. 34/2020 dall'art.18, comma 4-ter, D.L n. 36/2022, non appariva chiara, ai fini del riconoscimento del beneficio fino al 31 dicembre 2022, la condizione secondo cui al 30 giugno 2022 " siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito di imposta ". In particolare non era chiaro se il credito maturato si ritenesse tale solo a seguito dell'invio della comunicazione di opzione e non al momento dell'emissione della fattura indicante lo sconto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che detto requisito si intende soddisfatto se, entro il 30 giugno 2022, sia stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, nella quale sia riportata espressamente l'indicazione dello sconto in fattura che viene praticato dall'impresa venditrice in applicazione dell'art. 121 D.L. n. 34/2020.
Pertanto in tal caso, qualora siano soddisfatti anche tutti gli altri requisiti richiesti (che devono ricorrere congiuntamente, come chiarito dalle Entrate), l'acquirente potrà beneficiare della maxidetrazione 110% anche per acquisti il cui atto definitivo di compravendita è stipulato entro il 31 dicembre 2022.
L'Agenzia ricorda, comunque, che l'impresa è tenuta a trasmettere la comunicazione dell'opzione entro il 16 marzo 2023 ai fini della fruizione del relativo credito d'imposta.