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23 gennaio 2023
Riqualificazione energetica e utilizzo di eccedenze ACE: Interpello

Con Risposta ad Interpello 13 gennaio 2023, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di utilizzo delle eccedenze ACE confluite nell'ambito del consolidato fiscale rispetto alle perdite e agli oneri detraibili di cui agli artt. 78,80 e 84, TUIR.
A tal riguardo, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il principio di diritto n. 7/2021, che consente di derogare al trasferimento obbligatorio dell'ACE al consolidato (pur in presenza di reddito del gruppo capiente, per utilizzarlo in periodi di imposta successivi) non si estende in caso di compensazione, con l'imposta lorda, delle detrazioni di imposta come quelle per la riqualificazione energetica (art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006).