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14 febbraio 2023
Crediti "inesistenti" e "non spettati": si attende un'interpretazione uniforme delle Sezioni Unite

Con Ordinanza interlocutoria 8 febbraio 2023, n. 3784, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite l'opportunità di fornire un'interpretazione nomofilattica in merito alla distinzione fra crediti fiscali "inesistenti" e "non spettanti".
Posto che tale distinzione, di interesse anche per i crediti derivanti da bonus edilizi, assume rilevanza ai fini sanzionatori (infatti, ad esempio, in caso di credito inesistente, è applicata la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi, mentre in caso di credito non spettante la sanzione corrisponde al 30% del credito utilizzato), emergono tuttavia orientamenti giurisprudenziali contrastanti in relazione alla rilevanza della dicotomia con riguardo ai termini per l'accertamento. Infatti, in relazione al termine per la notifica dell'atto di recupero emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione:

  • l'orientamento tradizionale, ai fini del suddetto termine, non distingue tra credito non spettante e credito inesistente;
  • un nuovo orientamento consolidato, al contrario, definisce credito "inesistente" quello privo, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e la cui mancanza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati o formali

Inoltre, anche la Cassazione Penale, nella pronuncia 3 marzo 2022, n. 7615, ha evidenziato che la dicotomia assume rilevanza ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito.
Per tali motivi, pertanto, si attende l'interpretazione delle Sezioni Unite che definisca in maniera definitiva quale sia l'interpretazione corretta.