
Con
L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, anche se in riferimento alle spese per recupero edilizio, nella
- la non completa compilazione del bonifico bancario/postale che pregiudica l'obbligo da parte delle banche e delle Poste di operare la ritenuta, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico;
- se non sia possibile ripetere il bonifico, la detrazione è riconosciuta se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore siano stati correttamente contabilizzati ai fini dell'imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
Tali chiarimenti possono essere applicabili anche al bonus facciate, stante il richiamo normativo al regolamento attuativo in materia di recupero edilizio dalla disciplina sul bonus facciate, ricordando, tuttavia, che il rilascio della menzionata attestazione non deve essere inteso come alternativa al pagamento con bonifico parlante ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale.
La valutazione sull'impossibilità di ripetere il pagamento sarà effettuata in fase di accertamento.