
Con
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità per la società risultante dalla fusione (l'incorporante), di fruire dei crediti fiscali derivanti da interventi agevolabili con le detrazioni per recupero edilizio e risparmio energetico, acquisiti mediante il meccanismo dello sconto in fattura da parte della società incorporata. Ai sensi dell'
Posto che tale operazione non configura alcuna nuova cessione dei crediti, l'incorporante, post fusione, potrà pertanto utilizzare in compensazione i crediti presenti nel cassetto fiscale dell'incorporata, tenendo presente che, ai fini della verifica del rispetto della soglia dei crediti utilizzabili in compensazione per ciascuna annualità, è necessario che nella sezione "Contribuente" del mod. F24 siano indicati:
- nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale della società incorporata, insieme al codice identificativo "62 - Soggetto diverso dal fruitore del credito".