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Nel caso in esame, in base al primo progetto, il contributo avrebbe dovuto coprire tutti i costi e non essendoci opere in accollo alla committenza, il contribuente non ha potuto depositare l'asseverazione.
Solo in un secondo momento, si è reso necessario effettuare delle ulteriori lavorazioni non previste nel progetto originari, le cui spese eccedono il contributo ricevuto.
In merito, l'Amministrazione finanziaria afferma che, in linea di principio, in assenza dell'asseverazione, non è possibile accedere al superbonus.
Tuttavia, se durante gli interventi è stata rilevata la necessità di effettuare ulteriori lavori che saranno oggetto di una ''variante'' del progetto originario, si ritiene che si possa accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per tali lavori, eccedenti il contributo stesso.
È necessario che il professionista, tenuto ad asseverare l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attesti che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale e che l'asseverazione sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d'opera.