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In particolare, l'Agenzia ha ribadito che, qualora le fatture siano state saldate con bonifico parlante e sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma al fine dell'accesso all'agevolazione, l'errore di fatturazione non pregiudica la possibilità di dimostrare che:
- l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
- il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme pagate;
- gli importi corrisposti possano essere riconciliati attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.
Pertanto, presupponendo che il committente non abbia fruito della detrazione in sede di dichiarazione annuale, né l'abbia ceduta a soggetti terzi, la cessione della detrazione medesima sotto forma di sconto va considerata ammissibile con riferimento a tutta la spesa sostenuta.