
In Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in risposta ad un quesito formulato dall'ANCE, sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'
La Commissione, primariamente, chiarisce che il riferimento all'art. 84, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), contenuto al precitato art. 10-bis, è un rinvio formale, in quanto lo scopo della norma non è quello di replicare nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi il complesso meccanismo dei lavori pubblici, ma di garantire la moralità, professionalità e la presenza reale dell'impresa sul mercato.
A fronte di ciò, i requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell'impresa esecutrice delle certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria o classifica corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da seguire.
Considerato quanto sopra, ne discende che possono considerarsi idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, le seguenti categorie SOA:
- OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (Opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).