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19 giugno 2023
Sanzioni in caso di annullamento della comunicazione e riversamento del credito non spettante

Con Risposta ad Interpello 14 giugno 2023 n. 348, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sanzione applicabile ad un credito già compensato, riversato a seguito dell'annullamento della relativa comunicazione di sconto in fattura che risulta errata. 
Nel caso di specie l'istante chiedeva se il credito da riversare rientrasse nella definizione di ''credito non spettante'' oppure in quella di ''credito inesistente'' poiché da ciò dipende l'entità delle sanzioni da considerare quale base ai fini del ravvedimento operoso.
In particolare, l'Agenzia dell'Entrate richiamando quanto chiarito con Risoluzione 8 maggio 2018, n. 36, ha precisato che si considera "inesistente" un credito ancorato ad una situazione "non reale o non vera".
Di conseguenza, nel caso in cui il credito sia esistente, ma non spettante, e risulta utilizzato prima dell'invio della comunicazione corretta, la sanzione da applicare in caso di ravvedimento operoso è quella disciplinata dal comma 4, art. 13, D.L. n. 471/1997, (30% anziché la sanzione piena dal 100% al 200%).