
Con
Nel caso di specie l'istante chiedeva se il credito da riversare rientrasse nella definizione di ''credito non spettante'' oppure in quella di ''credito inesistente'' poiché da ciò dipende l'entità delle sanzioni da considerare quale base ai fini del ravvedimento operoso.
In particolare, l'Agenzia dell'Entrate richiamando quanto chiarito con
Di conseguenza, nel caso in cui il credito sia esistente, ma non spettante, e risulta utilizzato prima dell'invio della comunicazione corretta, la sanzione da applicare in caso di ravvedimento operoso è quella disciplinata dal comma 4, art. 13, D.L. n. 471/1997, (30% anziché la sanzione piena dal 100% al 200%).