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2 agosto 2023
Compensabili i crediti superbonus della stabile organizzazione con i debiti fiscali della "casa madre"

Con Risposta ad interpello 27 luglio 2023, n. 397, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stabile organizzazione operante in Italia di una società con sede all'estero ("casa madre"):

  • che abbia assunto il ruolo di rappresentante fiscale per l'esecuzione degli adempimenti tributari rilevanti nel territorio dello Stato;
  • che, per effetto di un'operazione di fusione per incorporazione di una diversa società estera attuata dalla "casa madre", ha assorbito l'attività svolta dalla stabile organizzazione dell'incorporata;
  • che sia cessionaria di crediti d'imposta relativi alle detrazioni edilizie, inclusi i crediti d'imposta superbonus di cui si era resa cessionaria la stabile organizzazione della diversa società incorporata prima dell'operazione di fusione;

può compensare i suddetti crediti d'imposta superbonus con ritenute ed imposte sostitutive dovute dalla "casa madre" relativamente all'attività di sostituto di imposta in Italia.
A tal fine, nel Mod. F24 nella sezione ''contribuente'' devono essere indicati:

  • nel campo del primo ''codice fiscale'', il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione
  • nel campo ''codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62 soggetto diverso dal fruitore del credito''.