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2 agosto 2023
Compensabili i crediti superbonus della stabile organizzazione con i debiti fiscali della "casa madre"
Con
- che abbia assunto il ruolo di rappresentante fiscale per l'esecuzione degli adempimenti tributari rilevanti nel territorio dello Stato;
- che, per effetto di un'operazione di fusione per incorporazione di una diversa società estera attuata dalla "casa madre", ha assorbito l'attività svolta dalla stabile organizzazione dell'incorporata;
- che sia cessionaria di crediti d'imposta relativi alle detrazioni edilizie, inclusi i crediti d'imposta superbonus di cui si era resa cessionaria la stabile organizzazione della diversa società incorporata prima dell'operazione di fusione;
può compensare i suddetti crediti d'imposta superbonus con ritenute ed imposte sostitutive dovute dalla "casa madre" relativamente all'attività di sostituto di imposta in Italia.
A tal fine, nel Mod. F24 nella sezione ''contribuente'' devono essere indicati:
- nel campo del primo ''codice fiscale'', il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione
- nel campo ''codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62 soggetto diverso dal fruitore del credito''.