
Qualora, all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe potuto usufruire del Superbonus al 110%, la relativa responsabilità fiscale ricadrebbe proprio sul beneficiario della detrazione, ovvero su colui che ha sostenuto le spese agevolate; nel caso poi vi fosse concorso nella violazione, sarebbe responsabile in solido anche il fornitore che ha applicato lo sconto oppure il cessionario. Tuttavia il fornitore o il cessionario del credito che lo avesse acquisito in buona fede non perderebbe il diritto a utilizzarloo cederlo.
Inoltre, nell'ipotesi in cui il tecnico avesse rilasciato attestazioni e asseverazioni infedeli, i contribuenti danneggiati soccombenti in sede tributaria potrebbero adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito (si auspica) dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai tecnici stessi.
Questo, in estrema sintesi, quanto emerge dall'art. 121, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), dalla Circolare n. 24/E/2020 e dal Provvedimento AE 8 agosto 2020, prot. n. 283847, nonché dall'interrogazione parlamentare n. 5-04585.
Vediamo di chiarire in quali frangenti è responsabile il contribuente e di quali strumenti dispone per tutelare le sue ragioni.
di Elisa de Pizzol - avvocato tributarista in Verona e di Marcello Maria De Vito - avvocato tributarista e dottore commercialista in Vicenza
L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla ...