
Il nuovo comma 5-bis dell'art. 119, D.L. n. 34/2020, recentemente introdotto ad opera del D.L. n. 77/2021 (cd. Decreto "Semplificazioni") dispone la decadenza dal superbonus 110% solo in presenza di violazioni sostanziali e sempre limitatamente al singolo intervento cui le stesse si riferiscono.
Le violazioni di natura formale non determinano più, in linea generale, la perdita dell'agevolazione, a condizione che non arrechino pregiudizio all'attività di controllo degli uffici.
di Fabrizio G. Poggiani - dottore commercialista e pubblicista
Nessuna decadenza dal 110% per le violazioni di natura formale, salvo l'assenza di quanto espressamente richiesto per la comunicazione di inizio attività asseverata (CILA). La decadenza, infatti, s'innesca soltanto in...