
I correntisti che acquistano crediti d'imposta da istituti di credito o società appartenenti a un gruppo bancario non sono tenuti a effettuare un'ulteriore istruttoria rispetto a quella già svolta dalla banca cedente, a condizione che quest'ultima consegni al correntista cessionario tutta la documentazione atta a dimostrare di aver applicato, all'atto dell'acquisto del credito ceduto, tutta la necessaria diligenza.
È questo uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 in merito ai profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 33-ter del D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto "Aiuti-bis").
di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma e pubblicista
Nella Circolare n. 33/E del 6 ottobre
2022, pubblicata a commento delle modifiche introdotte dal
decreto "Aiuti-bis" alla disciplina delle opzioni per la cessione e
lo sconto in fattura ex