
Confermato dalla Corte di cassazione il provvedimento secondo cui integra il "fumus" del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell'agevolazione fiscale mediante la sua cessione o lo sconto in fattura, effettui la fatturazione "in acconto" di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno "stato di avanzamento lavori" attestante l'esecuzione di una porzione dell'intervento "agevolabile" e la congruità delle spese per esso sostenute, posto che l'emissione di tali fatture mira a simulare l'esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.
di Maurizio Tarantino - Avvocato in Bari
Con ordinanza, il Tribunale rigettava l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP delle quote e delle aziende di alcune società (tra cui quelle riferibili agli attuali indagati), dei ...