
Nella recente Risposta a Interpello n. 238 del 3 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea generale, nel caso di lavori edilizi agevolabili che hanno dato luogo, ad esempio, all'emissione di due distinte fatture, non è possibile che nella fattura a saldo sia applicato uno sconto sul corrispettivo eccedente la misura massima perché nella precedente fattura in acconto lo sconto non era stato applicato, e in tal modo, in media, l'importo dello sconto praticato risulta in ogni caso corretto. Con riferimento a questa modalità di fatturazione, l'Agenzia fa, tuttavia, un'apertura a favore del contribuente, ammettendo comunque il diritto allo sconto, a condizione che vi siano tutti i presupposti per la detrazione e che si possa anche dimostrare che lo sconto, esposto e praticato solo sulla seconda fattura a saldo, riguarda l'intero importo del corrispettivo, e ciò sia stato previsto contrattualmente fin dall'inizio. In tal caso può essere utile integrare la prima fattura emessa senza sconto in fattura con un documento extra contabile.
Si esaminano quindi i requisiti documentali richiesti per la predetta dimostrazione, che consentono di non perdere il diritto allo sconto in fattura.
di Emanuele Falorni - Dottore Commercialista - Revisore Legale in Roma
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