
Per i contratti di appalto di importo superiore a 516.000 euro, stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022 e relativi a lavori che si protraggano oltre il 2022, il diritto a fruire del Superbonus e la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta per la generalità degli interventi edilizi, è subordinato all'acquisizione dell'attestato SOA o, almeno, all'avvenuta sottoscrizione di un contratto con un organismo di attestazione finalizzato al relativo rilascio. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2023, invece, tali agevolazioni saranno subordinate all'avvenuto rilascio dell'attestazione, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni relative alle spese sostenute successivamente. Il limite di 516.000 euro, da valutare autonomamente per ciascun contratto di appalto e di subappalto, deve essere quantificato al netto dell'IVA. È quanto si evince dalla circolare n. 10/E, pubblicata il 20 aprile 2023, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti interpretativi sugli obblighi introdotti dall'articolo 10-bis del D.L. 21/2022.
di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista e pubblicista
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