
Il legislatore fiscale si è dimostrato particolarmente sensibile alla necessità di incentivare gli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche. Per tale ragione ha previsto un'ulteriore detrazione introdotta dall'articolo 119-ter, D.L. n. 34/2020. Il beneficio fiscale non sostituisce, ma convive con ulteriori due detrazioni aventi la medesima finalità previste, rispettivamente, dall'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR e dall'art. 119, comma 2, D.L. n. 34/2020. Tuttavia, l'ultimo intervento normativo in ordine di tempo presenta alcune peculiarità che lo rendono più vantaggioso rispetto alle altre previsioni. Il legislatore ha però previsto, tenendo conto dei maggiori vantaggi fiscali, ulteriori adempimenti. Ciò con l'intento di attribuire il beneficio laddove la rimozione delle barriere architettoniche sia in grado di determinare l'effettivo superamento dei problemi di deambulazione.
di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma
Il legislatore fiscale si è dimostrato
sensibile al tema sociale riguardante la rimozione delle