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Utilizzo del credito, controlli e recupero

A cura del Centro studi fiscale Seac

Utilizzo del credito di imposta

Il comma 3 dell'articolo 121, D.L. n. 34/2020 dispone che i crediti d'imposta derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, sono utilizzati dal cessionario in compensazione nel Mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite: 

  • con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
  • a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

attenzione

L'art. 2-quater, D.L. n. 11/2023, prevede che la compensazione, di cui all'art. 17, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 241/1997, può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi i crediti edilizi di cui all'articolo 121, D.L. n. 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.

CODICI TRIBUTO per crediti oggetto di prima opzione effettuata fino al 16 febbraio 2022

Con Risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83 sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il Mod. F24, dei crediti oggetto di prima opzione di cessione/sconto trasmessa fino al 16 febbraio 2022.

I codici, che identificano la tipologia di intervento a cui si riferisce il credito acquisito dal cessionario/fornitore, sono i seguenti:

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