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Interventi agevolabili (disciplina valida fino al 31 dicembre 2021)

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'articolo 16-ter, comma 1, D.L. n. 63/2013 dispone che la detrazione spetta in relazione alle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e per i costi iniziali di potenza addizionale. 
Si segnala che l'agevolazione non è stata prorogata, quindi ha esaurito la propria efficacia al 31 dicembre 2021.

Con Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32, l'Agenzia delle Entrate, evidenzia che la norma intende favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257.

Sono "punti di ricarica di potenza standard" i punti di ricarica, che consentono il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico.

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