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Superbonus Aspetti fiscali
Computo, limiti di spesa e massimali di costo

A cura del Centro studi fiscale Seac

Spese ammesse all'agevolazione
In base a quanto precisato nella Circolare n. 24/2020, sono ammesse al superbonus 110% le spese sostenute per:
  • il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni. Il Legislatore in sede di conversione del D.L. n. 11/2023, ha previsto che ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  • l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori (es. effettuazione di perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, tra cui:
    1. le spese relative all'installazione di ponteggi e allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, 
    2. l'IVA corrisposta, se non ricorrono le condizioni per la detrazione. Il D.L. n. 41/2021, con l'inserimento del nuovo comma 9-ter all'art. 119, D.L. n. 34/2020, ha disposto che è ammessa nel computo dei costi rilevanti ai fini della maxi detrazione del 110%, l'IVA corrisposta in relazione alle spese agevolabili non detraibile anche parzialmente, a prescindere dalle modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente;
    3. l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, 
    4. la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori.
Richiamando i precedenti documenti di prassi (Circolare n. 24/2020 e Risoluzione n. 60/2020) l'Agenzia delle Entrate con Circolare 22 dicembre 2020, n. 30, ha precisato che possono beneficiare del superbonus 110% anche le spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi agevolabili:
  • nei limiti previsti dalla norma per lo specifico intervento e
  • a patto che l'opera a cui si riferiscono sia effettivamente realizzata.
Ad esempio, nel caso di interventi di isolamento termico dell'involucro, sono detraibili al 110% anche le spese relative alle opere provvisionali e accessorie, attraverso, tra l'altro, la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, nonché la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.

attenzione

L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato in sede di asseverazione, il quale, come disposto dal Decreto 6 agosto 2020, è tenuto ad attestare non solo il rispetto dei requisiti previsti dallo stesso Decreto, ma anche la congruità delle spese.

Spese per servizi consulenziali

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 30/2020, ha chiarito che il compenso dell'amministratore condominiale per tutti gli adempimenti connessi al superbonus del 110% non rientra nella detrazione, in quanto tale costo non è strettamente correlato/collegato agli interventi agevolabili.
La spesa per il compenso straordinario dell'amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del cosiddetto “sconto in fattura”, né di “cessione del credito”, ai sensi dell'articolo 121, D.L. n. 34/2020.

attenzione

Nella Circolare n. 23/2022, l'Agenzia delle Entrate specifica che può essere ammesso in detrazione, in quanto correlato all'intervento agevolabile, il compenso erogato all'amministratore del condominio nominato “responsabile dei lavori” ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera c), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Con alcuni documenti di prassi l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il medesimo orientamento si applica anche in relazione al “General contractor”, a cui il contribuente si è affidato per l'espletamento delle pratiche relative al 110%: il compenso del general contractor, non essendo strettamente connesso agli interventi, non è agevolabile

La Circolare n. 23/2022 chiarisce che il superbonus è ammesso anche qualora il general contractor si qualifichi come ESCO (Energy Service Company), effettuando direttamente gli interventi superbonus presso i clienti.

L'Agenzia delle Entrate invece ammette il superbonus, anche in forma di sconto in fattura, in relazione ai costi che il contraente generale fatturerà al contribuente:

  • per la realizzazione di interventi, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché
  • per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali (visto di conformità e asseverazioni), a condizione che nella fattura di riaddebito emessa (o in altra idonea documentazione) sia descritto puntualmente il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
L'Agenzia chiarisce che gli effetti complessivi devono essere i medesimi di quelli configurabili qualora i professionisti avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente.

Acquisto di immobile accessorio per interventi "trainati" di eliminazione delle barriere architettoniche 

Con Risposta ad Interpello 4 novembre 2022, n. 547, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri da utilizzare ai fini del computo delle spese sostenute per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche agevolabili con il superbonus quali interventi cd. "trainati" di cui all'art. 119, D.L. 34/2020.
Nel caso di specie, l'istante, un condominio intenzionato ad effettuare l'installazione di un ascensore quale intervento "trainato", chiede se anche le spese sostenute per l'acquisto di un locale cantina da adibire a vano tecnico dell'ascensore, attualmente di proprietà di un singolo condòmino, possano rientrare nell'agevolazione in quanto strettamente collegate alla realizzazione dell'intervento stesso.
L'Agenzia delle Entrate ha escluso tale possibilità, chiarendo che la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali non possono rientrare anche i costi sostenuti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori. L'esclusione sussiste anche qualora, come nel caso di specie, l'acquisto riguardi il locale cantina necessario per l'installazione dell'ascensore.

Computo delle spese

La detrazione, come illustrato, spetta nella misura del 110% delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente considerando il totale esposto in fattura, al lordo dell'IVA applicata (Circolare n. 24/2020).

L'agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute nel periodo di validità dell'agevolazione indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi: ciò significa che è possibile accedere al superbonus 110% anche per interventi con data di inizio lavori precedente al 1° luglio 2020, a condizione che le spese relative siano sostenute successivamente a quella data ed entro la scadenza prevista.

La detrazione può essere fatta valere ai fini dell'imposta sul reddito:

  • delle persone fisiche (IRPEF), considerando che per i soggetti imprenditori e professionisti sono agevolabili solo le spese per interventi su immobili diversi da strumentali, patrimoniali o "merce";
  • delle società (IRES), limitatamente a spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE

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