Home
Network ALL-IN
Explora
Rubriche
Strumenti
Fonti
Interventi di adozione di misure antisismiche

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il comma 4, art. 119, D.L. n. 34/2020, prevede che sono interventi "trainanti", ammessi alla detrazione del 110% anche se realizzati autonomamente, quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus") previsti dai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013, realizzati su immobili siti in zone sismiche 1, 2 e 3.

Si tratta, in particolare:

  • degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR:
    • le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio (il riferimento al titolo edilizio è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021),
    • su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274,

inclusi quelli mediante i quali si determina la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio;

  • degli acquisti delle cd. "case antisismiche" ovvero le unità immobiliari facenti parte di edifici siti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, demolite e ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione, che entro i 30 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (fino al 30 luglio il termine era di 18 mesi).
Documenti correlati
Benvenuto nel nuovo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?