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Interventi di adozione di misure antisismiche
A cura del Centro studi fiscale Seac
Il comma 4,
Si tratta, in particolare:
- degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'
art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR :- le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio (il riferimento al titolo edilizio è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021),
- su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274,
inclusi quelli mediante i quali si determina la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio;
- degli acquisti delle cd. "case antisismiche" ovvero le unità immobiliari facenti parte di edifici siti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, demolite e ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione, che entro i 30 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (fino al 30 luglio il termine era di 18 mesi).
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