
La presentazione di un progetto in variante - alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire - non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo poi agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante. Si esprime in questi termini il nuovo articolo 2-bis della Legge 11 aprile 2023, n. 38 di conversione del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, con il quale il Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati. La norma chiarisce senz'altro un punto importante che aveva suscitato parecchie perplessità prima della sua emanazione, ovvero prevede che si guardi al primo titolo edilizio presentato e non a quelli successivi comunicati per variare i lavori. Questo comporta, in sostanza, che le varianti successive al 16 febbraio non ricadono nello stop alle cessioni.
Il dettato legislativo sottintende però anche un concetto da non sottovalutare, ovvero che si deve trattare di modifiche che si sostanziano in mere "varianti" e non in "variazioni essenziali".
Vediamo quindi di chiarire questi concetti non prima di aver ripercorso quanto previsto dal c.d. Decreto Cessioni a seguito della sua conversione in legge.
di Massimiliano Debiasi - avvocato
con attività prevalente in diritto immobiliare e urbanistica in
Trento
e Elisa de Pizzol - avvocato tributarista in Verona e Vicenza
È stato finalmente chiarito in modo espresso che la presentazione di varianti non rappresenta novazione dell'originario titolo ...