
Ai sensi dell'articolo 119, comma 8, D.L. n. 34/2020, il Superbonus spetta anche per gli interventi di installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici ex articolo 16-ter, D.L. n. 63/2013, a condizione che gli stessi siano eseguiti congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica ex articolo 119, comma 1, D.L. n. 34/2020. Per effetto del rinvio all'articolo 16-ter, D.L. n. 63/2013, anche per l'accesso al Superbonus ex articolo 119, comma 8, D.L. n. 34/2020 è necessario, tra l'altro, che le infrastrutture di ricarica siano dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h) D.Lgs. n. 257/2016. Proprio su questo aspetto – come si avrà modo di analizzare meglio in dettaglio nel prosieguo del contributo – è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad istanza di interpello 9 dicembre 2022, n. 585, chiarendo cosa debba intendersi per “punto di ricarica non accessibile al pubblico”.
Al fine di poter usufruire del beneficio fiscale previsto dall'