
Il proprietario può installare sulle parti comuni dell'edificio i pannelli fotovoltaici senza l'autorizzazione dell'assemblea, a patto che l'intervento non renda necessaria la modifica della superficie e che l'impianto garantisca la stabilità, la sicurezza e il decoro del fabbricato. Il parere contrario espresso dall'assemblea, dunque, non può generare alcun pregiudizio concreto al singolo condomino esclusivo che vuole passare alle fonti rinnovabili, il quale non ha interesse a impugnare la delibera ex articolo 1137 del codice civile. È quanto emerge dall'ordinanza n. 1337/23, pubblicata il 17 gennaio dalla sesta sezione civile della Cassazione. Dal momento che l'ordinanza in commento si sofferma anche sulla validità dell'impugnazione delle delibere assembleari, nel prosieguo del contributo si analizzerà tale disciplina anche alla luce di alcune recenti posizioni della Corte di Cassazione.
Come si è avuto modo di chiarire in un precedente contributo (cfr. “Installazione di un impianto fotovoltaico in un condominio: l'agenzia delle entrate chiarisce i limiti di spesa” del 29 dicembre 2022), l'installazione del fotovoltaico in condominio può – a determinate condizioni – fruire della detrazione “maggiorata” da...