
Dopo aver affrontato due casistiche specifiche con le Risposte ad Interpello n. 291 e 293 nel corso del mese di maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema delle spese connesse all'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio, rispondendo ad uno specifico quesito sottopostole nella Risposta ad Interpello n. 580/2022, pubblicata lo scorso 1° dicembre 2022. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano da sempre tra quelli che possono beneficiare della detrazione IRPEF 36-50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma, per le spese sostenute a decorrere dall'1.1.2021, possono essere anche "trainati" nel Superbonus 110%, ove effettuati congiuntamente a interventi "trainanti" di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico. Nella recente Risposta ad Interpello n. 580/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario che l'intervento sia eseguito sul medesimo edificio oggetto dell'intervento "trainante", spettando il Superbonus anche – come nella fattispecie analizzata – nel caso in cui l'ascensore sia installato all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' e l'impianto sia adiacente a tale edificio.
Come si è avuto modo di evidenziare in un precedente contributo (si veda “Bonus barriere architettoniche: l'Agenzia fa chiarezza sulle diverse agevolazioni fiscali”, pubblicato in data 4 novembre 2022), gli interventi finalizzati all'eliminazione delle