
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 9388 del 5 aprile 2023, ha avuto modo di confermare che una deliberazione dell'assemblea non può avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere alla costituzione del fondo speciale per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria ed innovazioni o di modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, ed è perciò nulla. Tale principio è applicabile, per eadem ratio, anche ai lavori ricollegati al Superbonus.
Com'è noto, la disciplina del Superbonus è stata oggetto di importanti interventi strutturali che ne hanno modificato grandemente l'originario...